IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 39 del decreto-legge 30 giugno 1993, n.  212,  con  il
quale  la  gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile
e' stata prorogata al 31 dicembre 1993;
  Considerato che in occasione degli attentati dinamitardi perpetrati
il giorno 27 luglio 1993 in Roma ed in Milano sono andati distrutti o
gravemente danneggiati beni di valore artistico e  culturale  nonche'
edifici  di  proprieta'  privata e comunale e sono stati recati danni
fisici a persone e distrutti o gravemente danneggiati beni mobili  di
proprieta' privata;
  Vista  la  nota  in  data  29  luglio 1993 con la quale il Ministro
dell'interno chiede l'emanazione di un'ordinanza ai  sensi  dell'art.
5,  commi  3  e  4,  della  legge  n.  225/1992  diretta a conseguire
immediati interventi di prima  assistenza  e  riparazione  dei  danni
suindicati  ricorrendo  nella fattispecie la situazione di pericolo e
la possibilita' di maggiori danni a persone o cose;
  Considerato che, a seguito di contatti informali con i prefetti  di
Roma  e  di  Milano,  l'ammontare  dei  danni  prodotti  dagli eventi
dinamitardi di cui sopra,  viene  valutato,  in  base  ad  una  prima
sommaria stima in lire 35 miliardi;
  Considerato  che  nel  cap.  6878  dello  stato  di  previsione del
Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993  esiste  la  disponibilita'
necessaria per fronteggiare tale spesa;
  Ritenuto   che   nelle   fattispecie  sopradescritte  sussistano  i
presupposti normativi previsti dall'art.  5,  primo  e  terzo  comma,
della legge n. 225 del 1992;
  Ravvisata  l'opportunita'  di delegare il sovrintendente per i beni
ambientali  ed  architettonici  ed  il  sovrintendente  per  i   beni
archeologici  di Roma ad adottare i provvedimenti necessari, anche in
deroga ad ogni normativa ed in particolare alle norme di contabilita'
generale dello Stato, alle norme procedurali di  cui  alla  legge  1
marzo  1975,  n.  44, e al decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1978, n. 509,  volti  alla  riparazione  dei  danni  provocati
dall'attentato  di  cui sopra alla chiesa di S. Giorgio al Velabro ed
ai monumenti adiacenti, facendo ricorso anche a trattative private;
  Ravvisata, altresi', l'opportunita' di delegare i prefetti di  Roma
e   Milano  all'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  necessari  per
l'attuazione degli interventi volti al ripristino dei  beni  immobili
di proprieta' privata e comunale, nonche' per assicurare l'assistenza
ed  il  soccorso  ai  privati  danneggiati nella persona o/e nei beni
dagli attentati di cui sopra;
  Considerato che nella seduta del giorno 29 luglio 1993 il Consiglio
dei Ministri ha esaminato, su relazione del Presidente del Consiglio,
la situazione determinata dagli attentati di Roma  e  Milano  del  27
luglio 1993 ravvisando la necessita' di immediati interventi da parte
del Governo ed ha approvato lo schema della presente ordinanza;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita'  di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei
fondi stanziati a valere sul Fondo per la protezione civile;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma ed, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  alle  norme procedurali di cui alla legge 1  marzo
1975, n. 44, al decreto del Presidente  della  Repubblica  17  maggio
1978, n. 509, ed all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici ed il
sovrintendente per i beni  archeologici  di  Roma  sono  delegati  ad
adottare i provvedimenti necessari, anche in deroga ad ogni normativa
ed  in  particolare  alle norme di contabilita' generale dello Stato,
alle norme procedurali di cui alla legge 1  marzo 1975, n. 44,  e  al
decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, alla
riparazione dei danni  provocati  nella  chiesa  di  San  Giorgio  al
Velabro  dall'attentato  dinamitardo  del  27  luglio  1993,  facendo
ricorso anche a trattative private.
  2. Restano ferme le competenze di coordinamento e di controllo  dei
direttori generali del Ministero per i beni culturali e ambientali.